diritto.io

Sez. U, Ordinanza n. 11131 del 28/05/2015 (Rv. 635364 - 01)

ENTI PUBBLICI - LOCALI - IN GENERE | Cariche elettive - Sospensione ex art. 11 del d.lgs. n. 235 del 2012 - Impugnazione - Devoluzione al giudice ordinario - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635364-01

ENTI PUBBLICI - LOCALI - IN GENERE

In tema di enti pubblici locali (nella specie, Comune), la sospensione dalla carica elettiva (nella specie, Sindaco), a norma dell'art. 11 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, consegue direttamente ed esclusivamente alla condanna penale dell'eletto (nella specie, per abuso d'ufficio), in quanto il decreto prefettizio che accerta la sussistenza della causa di sospensione è provvedimento non discrezionale, ma vincolato. Pertanto, l'impugnazione della sospensione rientra nella giurisdizione ordinaria a tutela del diritto soggettivo di elettorato passivo, che non si esaurisce con la partecipazione all'elezione, ma si estende allo svolgimento della funzione elettiva.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 51, Costituzione art. 97 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 119, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 22, Decreto Legisl. 31/12/2012 num. 235 art. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/2012 num. 235 art. 11 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)