Sez. 1, Sentenza n. 16153 del 22/12/2000 (Rv. 542878 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE | Provvedimenti del giudice delegato - Decreto di esecutività del piano di riparto - Disposizione di accantonamento di un credito ammesso - Reclamo - Decisione del Tribunale fallimentare - Ricorribilità in Cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE
Il provvedimento con cui il Tribunale abbia deciso in ordine al reclamo proposto avverso il decreto del G.D. che abbia disposto l'accantonamento di un credito, ammesso nel piano di riparto, non è soggetto a ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, non avendo il decreto in questione i requisiti della decisorietà e della definitività.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)