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Sez. 4, Sentenza n. 22569 del 25/05/2010 Cc. (dep. 11/06/2010) Rv. 247818 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Esecuzione del sequestro - Modalità di iscrizione del vincolo introdotte dalla L. n. 94 del 2009 - Rilevanza - Sostituzione delle ordinarie modalità di spossessamento del bene - Esclusione - Ragione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-05-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247818-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE

Ai fini della esecuzione del sequestro preventivo, le modalità di trascrizione del relativo provvedimento presso i competenti uffici (introdotte a seguito della modifica dell'art. 104, disp. att., cod. proc. pen., ad opera dell'art. 2, comma nono, lett. a), della L. 15 luglio 2009, n. 94) non sostituiscono tale incombente alle ordinarie modalità di apprensione del bene e della sua custodia, atteso che la finalità della su indicata disposizione è quella di disciplinare l'apposizione del vincolo in modo da renderlo opponibile a terzi. (Fattispecie relativa al sequestro preventivo di un'autovettura).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/2009 num. 94 art. 2 com. 9 lett. A CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 104 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)