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Sez. 3, Sentenza n. 17390 del 27/02/2019 Cc. (dep. 23/04/2019) Rv. 275594 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Beni immobili - Sequestro - Modalità di esecuzione - Nomina di custode - Legittimità.
Stato
decisa il 2019-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275594-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE

In tema di sequestro preventivo di beni immobili, la previsione dell'art. 104 disp. att. cod. proc. pen., come modificato dalla Legge 15 luglio 2009, n.34, secondo cui il provvedimento è eseguito con la sua trascrizione presso i competenti uffici, non implica che al giudice non sia consentito, al fine di garantire le esigenze cautelari sottese alla misura, di privare il titolare della materiale disponibilità del bene mediante la nomina di un custode. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che il bene può anche essere lasciato nella disponibilità di colui che lo detiene, sia esso indagato o soggetto terzo, nel caso in cui non ricorrano particolari necessità di conservazione e le esigenze cautelari risultino egualmente garantite).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/2009 num. 94 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 104

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)