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Sez. 2, Sentenza n. 35810 del 29/05/2013 Cc. (dep. 30/08/2013) Rv. 257396 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Esecuzione del sequestro - Trascrizione - Potere del giudice di privare la disponibilità del bene - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2013-05-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257396-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE

In tema di sequestro preventivo di beni immobili, la previsione dell'art. 104, comma primo, lett. b) disp. att. cod. proc. pen., come modificata dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, secondo cui il sequestro si esegue con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici, non impedisce al giudice di nominare un custode per meglio garantire le esigenze cautelari attraverso la materiale privazione della disponibilità del bene al titolare.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/2009 num. 94 art. 2 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 104 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)