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Sez. 2, Sentenza n. 9926 del 24/05/2004 (Rv. 573067 - 01)

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - REGOLAMENTO DI CONFINI - PROVA | Posizione delle parti - Sostanziale parità - Poteri del giudice - Ricorso alle mappe catastali - Legittimità - Condizioni e limiti - Contestazioni circa l'utilizzo di tale mezzo di prova - Oneri probatori della parte dissenziente.
Stato
decisa il 2004-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573067-01

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - REGOLAMENTO DI CONFINI - PROVA

Nel giudizio di regolamento di confini, che ha per oggetto l'accertamento di un confine obiettivamente e soggettivamente incerto tra due fondi, la posizione dell'attore e del convenuto sono sostanzialmente uguali, incombendo a ciascuno di essi di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione della esatta linea di confine, mentre il giudice ha un ampio potere di scelta e di valutazione dei mezzi probatori acquisiti al processo, all'interno del quale il ricorso alle indicazioni delle mappe catastali, pur costituendo un sistema di accertamento sussidiario, è consentito non solo nel caso di mancanza assoluta di altri elementi, ma anche nel caso in cui questi, per la loro consistenza o per ragioni relative alla loro attendibilità, secondo l'incensurabile apprezzamento svolto in sede di merito, comunque inidonei alla individuazione certa del confine, con la conseguenza che la parte che eventualmente si dolga del ricorso, da parte del giudicante, a tale sussidiario mezzo di prova, ha l'onere di indicare gli specifici elementi probatori alla cui stregua andrebbe, invece, difformemente individuata la linea di confine controversa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 950

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)