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Sez. 2, Sentenza n. 3082 del 13/02/2006 (Rv. 587118 - 01)

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - REGOLAMENTO DI CONFINI - PROVA | Onere della prova - Posizione delle parti - Sostanziale parità - Conseguenze - Poteri del giudice - Mancata produzione del titolo d'acquisto - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie relativa alla rilevanza del frazionamento allegato.
Stato
decisa il 2006-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587118-01

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - REGOLAMENTO DI CONFINI - PROVA

Nel giudizio di regolamento di confini, che ha per oggetto l'accertamento di un confine obiettivamente e soggettivamente incerto tra due fondi, le posizioni dell'attore e del convenuto sono sostanzialmente uguali, incombendo su ciascuno di essi l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione della esatta linea di confine, mentre il giudice, che ha un discrezionale potere di scelta e di valutazione dei mezzi probatori acquisiti al processo, può anche integrare o disattendere gli elementi raccolti con il sussidiario ricorso alle indicazioni delle mappe catastali, in caso di loro insufficienza od inidoneità alla determinazione del confine. L'omessa produzione del titolo d'acquisto di uno dei fondi confinanti non comporta, pertanto, la soccombenza per mancato assolvimento dell'onere della prova, ma solo la conseguenza di imporre e giustificare il ricorso ad altri mezzi di prova. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, ritenuta l'insufficienza dei titoli d'acquisto - derivando i fondi da unico appezzamento -, aveva attribuito decisiva rilevanza per la determinazione del confine al tipo di frazionamento al quale si erano concordemente rifatte le parti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 950, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)