Sez. 5, Sentenza n. 39406 del 23/10/2002 Cc. (dep. 22/11/2002) Rv. 225407 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Provvedimento di liquidazione dei compensi al perito ed agli altri ausiliari del giudice assunto nell'ambito di procedimento penale - Ricorso ai sensi del comma 5 dell'art. 11 della l. 8 luglio 1980, n. 319 - Competenza del tribunale o della corte di appello che esercitano funzioni penali - Erronea presentazione del ricorso al giudice civile - È causa di improcedibilità o inammissibilità per difetto di giurisdizione - Applicabilità della deroga all'inammissibilità di cui all'ultimo comma dell'art. 568 c.p.p. - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
Il ricorso contro il decreto di liquidazione dei compensi dovuti al perito ed agli altri ausiliari del giudice deve essere proposto avanti al tribunale o alla corte di appello che svolgono funzioni civili o penali, a seconda che il provvedimento impugnato sia stato adottato in un procedimento civile o penale. Il giudice erroneamente adito difetta di giurisdizione, e non semplicemente di competenza, giacché l'art. 1 di entrambi i codici di rito attribuisce ai giudici la funzione loro demandata secondo le norme proprie di ciascuno dei codici stessi. Da ciò consegue che deve essere rilevata la improponibilità o la inammissibilità della impugnazione proposta secondo il rito (e avanti al giudice) civile avverso il provvedimento assunto in un procedimento penale, ancorché gli atti siano stati eventualmente trasmessi al giudice penale, non potendosi nei casi di carenza della giurisdizione applicare il principio fissato all'ultimo comma dell'art. 568 cod. proc. pen. per l'ipotesi di incompetenza del giudice adito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 1 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)