Sez. 4, Sentenza n. 22483 del 26/04/2007 Cc. (dep. 08/06/2007) Rv. 237011 - 01
IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Provvedimento emesso dal giudice penale - Impugnazione davanti al giudice civile - Disposizione ex art. 568, comma quinto, cod. proc. pen. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - IN GENERE
È inammissibile l'impugnazione proposta secondo il rito (e davanti al giudice) civile contro un provvedimento assunto in un procedimento penale (ancorchè gli atti siano poi stati eventualmente trasmessi d'ufficio al giudice penale), vertendosi in un'ipotesi di carenza di giurisdizione e non potendosi, di conseguenza, applicare la disposizione di cui all'art. 568 comma quinto cod. proc. pen. che disciplina il caso di incompetenza del giudice adito. (Nella fattispecie, relativa ad opposizione avverso decreto di pagamento a favore di consulente tecnico, erroneamente proposta davanti al giudice civile, la Corte - alla luce del principio - ha ritenuto che il Tribunale civile avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare il ricorso improcedibile o inammissibile, senza trasmettere gli atti al Presidente del Tribunale per la fissazione dell'udienza davanti al giudice penale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 225, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)