Sez. L, Sentenza n. 7823 del 08/06/2001 (Rv. 547355 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE | Controversie di lavoro nautico - Individuazione del giudice territorialmente competente - Criteri ex art. 603 cod.nav. - Applicabilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE
Con riguardo alle controversie individuali di lavoro nautico, la individuazione del giudice territorialmente competente va effettuata in base ai criteri di collegamento fissati dall'art. 603 cod. nav., in quanto, anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 29 del 1976, dichiarativa della illegittimità costituzionale di detta norma nella parte relativa alla giurisdizione del comandante di porto, essa conserva vigore per quanto attiene ai criteri di determinazione della competenza territoriale, non essendo stata abrogata, né esplicitamente, né implicitamente, dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, sulla disciplina delle controversie di lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 603 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)