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Sez. 1, Sentenza n. 59 del 10/01/2000 Cc. (dep. 04/03/2000) Rv. 215360 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - TERMINE | Imputato latitante - Decorrenza in caso di sopravvenuta esecuzione della misura - Prova della mancata conoscenza del provvedimento coercitivo - Nozione di conoscenza del provvedimento - Indicazione.
Stato
decisa il 2000-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215360-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - TERMINE

Per conoscenza del provvedimento, che può rilevare ai fini della decorrenza del termine per proporre istanza di riesame a norma dell'art. 309, comma secondo, cod. proc. pen., non può intendersi la conoscenza legale, che può conseguirsi solo a seguito della ricezione di copia integrale del provvedimento medesimo, non configurabile per un imputato latitante, ma deve intendersi la notizia, anche sommaria, dell'emissione dell'ordinanza coercitiva che sia sufficiente a consentire all'interessato diligente di venire in possesso del provvedimento medesimo, eventualmente a mezzo del proprio difensore.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)