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Sez. 5, Sentenza n. 599 del 01/10/2003 Cc. (dep. 13/01/2004) Rv. 227446 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - TERMINE | Imputato latitante - Decorrenza in caso di sopravvenuta esecuzione della misura - Prova della mancata conoscenza del provvedimento coercitivo - Onere a carico dell'imputato - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227446-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - TERMINE

In tema di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, l'art. 309, comma secondo, cod. proc. pen. pone a carico dell'imputato latitante, ai fini della decorrenza del termine per proporre istanza di riesame in caso di sopravvenuta esecuzione della misura cautelare, la prova in positivo di fatti concreti dai quali possa desumersi con certezza la mancata di tempestiva ed involontaria conoscenza del provvedimento (in applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso nel quale l'imputato sosteneva che dagli atti non si evinceva alcun elemento indicativo della sua consapevolezza dell'ordinanza custodiale e la conseguente volontà di sottrarsi alla sua esecuzione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 165, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 165, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)