Sez. 3, Sentenza n. 12539 del 27/02/2015 Cc. (dep. 25/03/2015) Rv. 262864 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - TERMINE | Imputato latitante - Decorrenza in caso di sopravvenuta esecuzione della misura - Prova della mancata conoscenza del provvedimento coercitivo - Onere a carico dell'imputato - Contenuto - Permanenza all'estero del destinatario della misura cautelare - Sufficienza - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - TERMINE
In tema di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, l'art. 309, comma secondo, cod. proc. pen. pone a carico dell'imputato latitante, ai fini della decorrenza del termine per proporre istanza di riesame, la prova positiva della mancata conoscenza della misura cautelare da fornire attraverso dati concreti obiettivamente valutabili tra i quali non rientra la mera permanenza all'estero.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 165, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)