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Sez. 3, Sentenza n. 2038 del 26/06/1971 (Rv. 352695 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - POTERI DEL DIFENSORE - CHIAMATA IN GIUDIZIO DI UN TERZO - LEGITTIMITA - RISPETTO DELLO OGGETTO ORIGINARIO DELLA CONTROVERSIA - GIUDIZIO DI RESPONSABILITA PER FATTO ILLECITO - CHIAMATA IN GARANZIA DELL'ASSICURATORE DA PARTE DEL PROCURATORE DEL CONVENUTO - MANCANZA DI UNO SPECIFICO MANDATO - ILLEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1971-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352695-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - POTERI DEL DIFENSORE - CHIAMATA IN GIUDIZIO DI UN TERZO - LEGITTIMITA - RISPETTO DELLO OGGETTO ORIGINARIO DELLA CONTROVERSIA - GIUDIZIO DI RESPONSABILITA PER FATTO ILLECITO - CHIAMATA IN GARANZIA DELL'ASSICURATORE DA PARTE DEL PROCURATORE DEL CONVENUTO - MANCANZA DI UNO SPECIFICO MANDATO - ILLEGITTIMITA.*

In difetto di un mandato ad hoc, i poteri del procuratore circa la chiamata in causa del terzo sono ben esercitati e sono contenuti nei limiti del mandato quando rimangano immutati l'oggetto della lite ed il contenuto della domanda che si intende proporre contro il terzo, mentre si ha eccesso di mandato se si introduca una nuova e distinta controversia eccedente l'ambito della lite originaria. Ricorre questa seconda ipotesi qualora il procuratore di chi sia stato convenuto in giudizio in tema di responsabilita extracontrattuale chiami in causa, senza mandato specifico, un terzo in manleva, in forza di un contratto di Assicurazione. (V 119'68, mass n 330961).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)