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Sez. 3, Sentenza n. 18399 del 19/08/2009 (Rv. 609135 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Fatti allegati dall'attore - Non contestazione - Prova - Sufficienza - Fondamento - Contestazione limitata solo ad alcuni dei fatti allegati dall'attore ritenuta decisiva dalla parte interessata - Conseguenze nell'ipotesi di rigetto della contestazione ritenuta pregiudiziale e dirimente.
Stato
decisa il 2009-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609135-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

L'onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, dall'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto stesso, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione. Ne consegue che la contestazione limitata solo ad alcuni dei fatti "ex adverso" allegati, pur se ritenuta decisiva dalla parte interessata, non riveste carattere assorbente e non rende superflua qualsiasi contestazione sulle allegazioni relative a fatti ulteriori che, in caso di rigetto della contestazione ritenuta pregiudiziale e dirimente, potrebbero assumere carattere rilevante ai fini della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2967

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)