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Sez. 2, Sentenza n. 27596 del 20/11/2008 (Rv. 605696 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Fatti allegati dall'attore - Non contestazione - Prova - Sufficienza - Fondamento - Fattispecie in tema di servitù di passaggio.
Stato
decisa il 2008-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605696-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

L'onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, dall'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio sul rilievo che gli attori non avevano allegato alcun fatto costitutivo del diritto stesso, senza tenere in adeguata considerazione che l'esistenza del diritto non era stata contestata dai convenuti e che l'unico oggetto del giudizio consisteva nello stabilirne l'estensione e le modalità di esercizio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)