Sez. 3, Sentenza n. 10860 del 18/05/2011 (Rv. 618044 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Art. 167 cod. proc. civ. - Interpretazione costituzionalmente orientata - Fatti costitutivi individuati dalla legge - Onere di contestazione specifica da parte del convenuto - Necessità - Onere della prova da parte dell'attore - Condizioni.
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
L'onere di specifica contestazione, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 167 cod. proc. civ., deve essere inteso nel senso che, qualora i fatti costitutivi del diritto azionato (nella specie, di riscatto agrario) siano individuati dalla legge, il convenuto ha l'onere di contestarli specificamente e non, genericamente, con una clausola di stile, per evitare che gli stessi siano ritenuti incontestati; solo in presenza di tale condizione, l'attore ha l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contradditorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)