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Sez. L, Sentenza n. 12913 del 04/09/2003 (Rv. 566551 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA | Retribuzione pensionabile - Divieto di computo delle variazioni retributive dovute a promozioni nel biennio precedente la cessazione dal servizio - Condizioni - Epoca di maturazione del diritto alla promozione - Prova relativa - Onere del pensionato - Conciliazione della lite intentata nei confronti del datore di lavoro - Rilevanza - Limiti - Preclusione di un autonomo accertamento ai fini previdenziali - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566551-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA

Nella controversia fra pensionato e INPS avente ad oggetto il trattamento pensionistico erogato dal fondo per la previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto, per escludere l'operatività del divieto, previsto dall'art. 17, terzo comma, della legge n. 889 del 1971, di computo, ai fini della determinazione della misura della pensione, delle variazioni di retribuzione dovute a promozioni deliberate o aventi effetto o comunque attribuite nel biennio precedente la cessazione dal servizio, il pensionato ha l'onere di dimostrare l'epoca di maturazione del diritto; a questi fini, la conciliazione della lite intentata nei confronti del datore di lavoro può soltanto offrire elementi di prova per ritenere che il diritto alla maggiore retribuzione sia insorto in epoca precedente il biennio, senza precludere in nessun caso il suddetto accertamento nei confronti dell'INPS ai fini del diritto previdenziale (mentre lo stesso accertamento ha natura meramente incidentale in relazione al rapporto di lavoro).

Riferimenti normativi: Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)