Sez. L, Sentenza n. 6422 del 06/06/1991 (Rv. 472557 - 01)
Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Pensione e previdenza | Attribuzione di una qualifica superiore a quella di inquadramento e del relativo trattamento - Inclusione di quest'ultimo nella retribuzione pensionabile - ObbligatorietĂ .
Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Pensione e previdenza
In tema di trattamento pensionistico erogato dal fondo per la previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto, ove sia attribuito all'agente (nella specie, a seguito di conciliazione giudiziale) ai soli fini economici il trattamento proprio di una qualifica superiore a quella di inquadramento, con l'erogazione della relativa differenza retributiva, il corrispondente importo deve ritenersi compreso nella retribuzione pensionabile in quanto ha la stessa natura degli assegni personali previsti dall'art. 5 lett. b) della legge 29 ottobre 1971 n. 889, trattandosi di un incremento della paga tabellare collegato al riconoscimento di una posizione professionale precedentemente acquisita.
Riferimenti normativi: Legge 29/10/1971 num. 889 art. 5 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17 CORTE COST., Legge 01/02/1978 num. 30 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)