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Sez. 1, Sentenza n. 4699 del 16/04/1992 (Rv. 476856 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Deliberazione ed omologazione - Sentenza di omologazione - Impugnazioni - Appello | Citazione del pubblico ministero - Omissione - Conseguenze - Sentenza - Nullità - Configurabilità.
Stato
decisa il 1992-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476856-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Deliberazione ed omologazione - Sentenza di omologazione - Impugnazioni - Appello

L'art. 162 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, nell'esigere che il pubblico ministero sia sentito al fine della pronuncia sulla ammissibilità della domanda di concordato preventivo, fissa un principio di obbligatorietà del suo intervento da ritenersi operante anche nelle successive fasi della procedura; ne consegue la nullità della sentenza resa nel medesimo giudizio in grado di appello, se il predetto organo non sia stato chiamato a partecipare in tale fase.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 162 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)