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Sez. 1, Sentenza n. 16396 del 24/07/2007 (Rv. 598778 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Giudizio di opposizione all'omologazione del concordato preventivo - Provvedimento del giudice istruttore - Opposizione ex art. 11, della legge n. 319 del 1980 - Legittimazione del P.M. - Sussistenza - Interesse ad agire - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598778-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

In tema di opposizione al provvedimento di liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico, nominato dal giudice istruttore nel procedimento per l'ammissione al concordato preventivo, l'art. 11, sesto comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 attribuisce al P.M. la facoltà di proporre ricorso, poiché, nonostante egli non sia parte del successivo giudizio di omologazione, la sua presenza nel processo quale intervento necessario lo legittima all'esercizio di tale impugnazione; sussiste altresì l'interesse ad agire del Pubblico Ufficio interventore, derivante dal suo ruolo di controllo della regolarità del procedimento, teso ad impedire che il beneficio del concordato sia indebitamente concesso o che la liberazione dell'impresa dalle più gravi conseguenze del fallimento penalizzi la massa concorsuale.

Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 num. 267 art. 162 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 180, Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 69

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)