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Sez. 3, Sentenza n. 580 del 17/01/2001 (Rv. 543206 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE | Credito del conduttore - Opposizione in compensazione al locatore per i crediti vantati da quest'ultimo nel giudizio relativo alla risoluzione del rapporto locativo - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2001-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543206-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE

Il credito del conduttore per l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale non può essere opposto nel giudizio relativo alla risoluzione del rapporto di locazione, in compensazione di crediti del locatore derivante dal medesimo contratto, essendo esso privo, al momento del provvedimento che ne determina la complessiva entità', del requisito dell'esigibilità di cui all'art. 1243 cod. civ. atteso che diviene esigibile solo quando il locatore provveda ad eseguire la sentenza di rilascio dell'immobile locato. Quando invece il rilascio dell'immobile sia già avvenuto e il credito del conduttore per l'indennità sia divenuto di conseguenza esigibile, non sussistono ragioni ostative alla opponibilità ad esso, in compensazione, di crediti del locatore, il quale perciò può dedurre l'operatività della compensazione anche nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. quale causa estintiva del credito di cui al titolo esecutivo azionato in suo danno e quindi dell'azione esecutiva nei suoi confronti introdotta o minacciata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)