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Sez. 1, Sentenza n. 6662 del 24/07/1996 (Rv. 498719 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO AGRARIO - IN GENERE | Coltivazione delle piante e dei fiori messi a dimora nel terreno - Coltivazione agraria - Configurabilità - Allocazione in serre coperte o scoperte, calde o fredde - Ininfluenza.
Stato
decisa il 1996-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498719-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO AGRARIO - IN GENERE

In tema di I.R.P.E.F., la coltivazione delle piante e dei fiori messi a dimora nel terreno costituisce una coltivazione agraria, anche se siano allocate in serre coperte o scoperte, calde o fredde; ciò in quanto la serra costituisce soltanto uno strumento utilizzato per la coltivazione, ma non fa venir meno il collegamento con il fattore terra e la conseguente riconduzione dell'attività a quella agricola.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)