Sez. 3, Sentenza n. 1438 del 07/11/1980 Ud. (dep. 25/02/1981) Rv. 147731 - 01
ACQUE - INQUINAMENTO - IMPRESA AGRICOLA DI ALLEVAMENTO AVICOLO - NATURA DI INSEDIAMENTO CIVILE O PRODUTTIVO - DIFFERENZA - FATTISPECIE - ECOLOGIA.*
ACQUE - INQUINAMENTO - IMPRESA AGRICOLA DI ALLEVAMENTO AVICOLO - NATURA DI INSEDIAMENTO CIVILE O PRODUTTIVO - DIFFERENZA - FATTISPECIE - ECOLOGIA.*
Ai sensi e per gli effetti della legge 319/1976 e successive modificazioni, sono considerati insediamenti civili, fra le altre, le imprese agricole che diano luogo a scarico terminale e siano dedite ad allevamenti avicoli che dispongano, in connessione con l'attivita di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni quaranta quintali di peso vivo di bestiame. (nella specie trattavasi di allevamento di settantamila polli, con scarichi sia nel terreno che in acque pubbliche. Per tali caratteristiche il PM ricorrente aveva dedotto il carattere industriale dello insediamento. La SC ha annullato la sentenza con rinvio, accogliendo il motivo di impugnazione del PM).*
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 25 CORTE COST., Legge 24/12/1979 num. 650 art. 6 CORTE COST., Legge 24/12/1979 num. 650 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)