Sez. L, Sentenza n. 4937 del 05/06/1987 (Rv. 453558 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA CONTENUTO - DOMANDA DI SPETTANZA RETRIBUTIVA - INDICAZIONE DEI TITOLI E NON DEL QUANTUM - SUFFICIENZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA CONTENUTO - DOMANDA DI SPETTANZA RETRIBUTIVA - INDICAZIONE DEI TITOLI E NON DEL QUANTUM - SUFFICIENZA.*
Nel rito del lavoro, l'Onere della Determinazione dell'oggetto della domanda, fissato a pena di nullità dell'atto introduttivo dall'art. 414 n. 3 cod. proc. civ., deve ritenersi osservato, con riguardo alla domanda di spettanze retributive, quando - secondo la valutazione del giudice del merito, incensurabile in Sede di legittimità , se adeguatamente motivata - l'attore, pur non quantificando l'importo delle sue pretese, ne indichi i titoli, in modo da porre il convenuto nella condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese, non essendo, in particolare, necessaria l'indicazione analitica degli elementi temporali e quantitativi posti a base delle singole spettanze rivendicate. (V 2858/86, mass n 445897; (V 3231/85, mass n 440901; (V 3105/85, mass n 440804).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)