Sez. 5, Ordinanza n. 43424 del 25/05/2004 Cc. (dep. 05/11/2004) Rv. 231004 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - SENTENZE PENALI STRANIERE - esecuzione - IN GENERE | Errore di computo della pena inflitta con sentenza del tribunale di Lisbona, da eseguirsi in Italia a seguito di riconoscimento, in virtù della Convenzione di Strasburgo - Incidente di esecuzione - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - SENTENZE PENALI STRANIERE - esecuzione - IN GENERE
Non è ammissibile l'incidente di esecuzione preordinato a modificare l'entità della pena da scontare - inflitta dal tribunale di Lisbona con sentenza da eseguirsi in Italia, a seguito di riconoscimento effettuato dalla competente Corte di appello in virtù della Convenzione di Strasburgo, ratificata e resa esecutiva dallo Stato italiano con legge n. 334 del 1988 - in virtù di un errore di calcolo, originato dalla mancata detrazione di alcune pene, compiuto dalla competente autorità del Portogallo, rifluito nella sentenza di riconoscimento, in quanto detto errore, ove sussistente, può essere fatto valere dinanzi all'autorità giudiziaria portoghese con i rimedi eventualmente previsti da quell'ordinamento o mediante l'impugnazione della sentenza di riconoscimento.
Riferimenti normativi: Legge 25/07/1988 num. 334 art. 10, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 730, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 735
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)