diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2601 del 30/03/1999 Cc. (dep. 07/06/1999) Rv. 213490 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZE PENALI STRANIERE - ESECUZIONE - IN GENERE | Continuazione in Italia dell'esecuzione di sentenza straniera - Divieto di aggravamento del trattamento sanzionatorio stabilito dalla sentenza straniera - Tesi secondo cui esso comporterebbe l'obbligo di applicazione delle più favorevoli misure premiali previste dall'ordinamento straniero - Infondatezza.
Stato
decisa il 1999-03-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213490-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZE PENALI STRANIERE - ESECUZIONE - IN GENERE

In caso di continuazione in Italia dell'esecuzione di sentenza straniera riconosciuta, il divieto, ai sensi dell'art.10 della Convenzione di Strasburgo 21 marzo 1983 (resa esecutiva in Italia con legge 25 luglio 1988 n.334), di aggravare il trattamento sanzionatorio stabilito dalla sentenza straniera, non implica che debba anche trovare applicazione la più favorevole disciplina prevista in materia di misure premiali dall'ordinamento straniero; e ciò avuto anche riguardo al disposto dell'art.738 c.p.p. secondo cui, in caso di riconoscimento di sentenza straniera ai fini dell'esecuzione, la relativa pena è eseguita "secondo la legge italiana". (Nella specie, in applicazione di tali principi, è stato rigettato il ricorso del condannato il quale lamentava che, in luogo della liberazione anticipata nella misura prevista dall'art.54 dell'ordinamento penitenziario, non gli fosse stata concessa la riduzione della metà della pena espiata in concreto, come previsto dalla legislazione britannica).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 738, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 738, Legge 25/07/1988 num. 334 art. 10, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)