diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 17162 del 28/02/1997 Cc. (dep. 27/03/1997) Rv. 207188 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZE PENALI STRANIERE - RICONOSCIMENTO - DELIBERAZIONE - DETERMINAZIONE DELLA PENA | Vicende modificative o estintive della pena verificatesi nell'ordinamento straniero - Operatività nell'ordinamento italiano - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207188-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZE PENALI STRANIERE - RICONOSCIMENTO - DELIBERAZIONE - DETERMINAZIONE DELLA PENA

L'adattamento della pena inflitta con la sentenza straniera riconosciuta in Italia deve essere eseguito rispettando la decisione straniera con riferimento al complessivo trattamento che, in virtù di tale titolo e nell'ambito della relativa disciplina, è comminato al soggetto: di modo che tale trattamento non può essere più grave di quello che sarebbe di spettanza sulla base della normativa straniera. Ne consegue che in Italia deve detrarsi dalla pena inflitta il periodo relativo a qualsiasi beneficio concesso dall'autorità straniera. (Fattispecie relativa a sospensione condizionale degli ultimi sei mesi di detenzione, concessa dall'A.G. austriaca in riferimento a condanna a tre anni di reclusione per truffa aggravata e in forza del provvedimento di amnistia austriaco del 1995, beneficio ritenuto non operante dal giudice di merito nel nostro ordinamento, sul rilievo della sua sostanziale natura di indulto parziale e dell'esclusione di quest'ultimo beneficio dal novero di quelli che, in virtù dell'art. 12 della convenzione di Strasburgo 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate, possono trovare applicazione nello Stato di espiazione della pena. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha annullato la decisione di merito)

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1988 num. 334 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 735, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 735, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 738, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 738, Trattato 21/03/1983

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)