diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 9172 del 03/05/2005 (Rv. 582175 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Competenza in unico grado della corte di appello - Limitazioni - Domanda relativa all'accertamento del diritto di proprietà del bene - Esclusione - Domanda del coerede intesa alla dichiarazione di nullità del testamento e di attribuzione dell'intero compendio oggetto di esproprio - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582175-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

La speciale competenza in unico grado della corte d'appello in ordine all'opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, prevista dall'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, è limitata alle questioni relative all'ammontare di detta indennità, restandone estranee le domande con le quali il proprietario del fondo espropriato richiede l'accertamento del proprio diritto di proprietà, in particolare nell'ipotesi in cui, agendo in qualità di coerede, pretenda comunque la dichiarazione di nullità del testamento, con attribuzione a sè medesimo dell'intero proprietà del compendio espropriato.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)