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Sez. 1, Sentenza n. 6492 del 30/11/1988 (Rv. 460809 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ RISARCIMENTO DEL DANNO - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - CONTROVERSIA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVATO DALL'OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA O PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ - COMPETENZA IN UNICO GRADO DELLA CORTE D'APPELLO EX ART. 19 DELLA LEGGE N. 865 DEL 1971 - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460809-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ RISARCIMENTO DEL DANNO - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - CONTROVERSIA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVATO DALL'OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA O PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ - COMPETENZA IN UNICO GRADO DELLA CORTE D'APPELLO EX ART. 19 DELLA LEGGE N. 865 DEL 1971 - ESCLUSIONE.*

La speciale Competenza in unico grado della Corte di appello, prevista dagli art. 19 e 20 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, è limitata esclusivamente alle domande di opposizione alla stima della indennità di espropriazione e della indennità di occupazione legittima, e non può estendersi ad altre domande, che pur vi possono essere connesse, le quali vanno devolute secondo gli ordinari criteri di Competenza; a tale speciale Competenza rimangono pertanto estranee la domanda di risarcimento dei danni per il periodo di occupazione illegittima o altre domande risarcitorie proposte dal titolare del fondo espropriato, per le quali non è prevista alcuna deroga alla Competenza ordinaria, senza che sia possibile il cumulo soggettivo, nello stesso procedimento innanzi alla Corte di appello, di queste ultime domande con quelle di opposizione alla stima, poiché ciò si risolverebbe in una eliminazione del doppio grado di giurisdizione con l'estensione di una Competenza eccezionale, quale è quella della Corte di appello al di fuori dell'ambito tassativamente previsto. (Conf 8653/87; (Conf 1986/87, mass n 451284; (Conf 1480/87, mass n 450919).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)