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Sez. 2, Sentenza n. 3432 del 08/11/1974 (Rv. 371950 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - ORDINANZE - ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI - DIVISIONE - IMMOBILE INDIVISO - CONTESTAZIONE DELLA NECESSITA DELLA VENDITA - ORDINANZA DI VENDITA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371950-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - ORDINANZE - ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI - DIVISIONE - IMMOBILE INDIVISO - CONTESTAZIONE DELLA NECESSITA DELLA VENDITA - ORDINANZA DI VENDITA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*

L'ordinanza con la quale il giudice istruttore, nel procedimento di divisione del bene indiviso oggetto del pignoramento immobiliare, dispone la vendita dell'immobile, nonostante sia insorta controversia sulla necessita della vendita, a seguito di domanda di assegnazione, della quota pignorata da parte del comproprietario del bene, e impugnabile per Cassazione, a norma dell'art 111 della Costituzione, avendo contenuto decisorio ed essendo sottratto per legge ad ogni altra Forma di impugnazione.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 788 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 601

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)