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Sez. 2, Sentenza n. 525 del 23/01/1988 (Rv. 457035 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - VENDITA - DI IMMOBILI - ORDINANZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE - IMPUGNAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST.*
Stato
decisa il 1988-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457035-01

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - VENDITA - DI IMMOBILI - ORDINANZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE - IMPUGNAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST.*

Nel procedimento di divisione ereditaria, qualora insorga controversia sulla necessità della vendita di immobili, la relativa decisione compete a norma dell'art. 788 cod. proc. civ. al collegio con la conseguenza che ove la vendita sia disposta con ordinanza del giudice istruttore anziché con sentenza da parte del collegio, tale provvedimento, contro cui non è dato né reclamo immediato al collegio né il rimedio dell'opposizione agli Atti esecutivi, è impugnabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 cost., avendo esso, nonostante la Forma assunta, un contenuto decisorio e non essendo altrimenti impugnabile. (Conf 834/80, mass n 404274; (Conf 3432/74, mass n 371950).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 601, Cod. Proc. Civ. art. 788

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)