Sez. 2, Sentenza n. 4637 del 08/08/1979 (Rv. 401171 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE PER LA TUTELA DEI DIRITTI ESCLUSIVI DEI SINGOLI CONDOMINI - MANDATO DEI SINGOLI CONDOMINI - NECESSITA - DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONDOMINIALE - INSUFFICIENZA - LIMITI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE PER LA TUTELA DEI DIRITTI ESCLUSIVI DEI SINGOLI CONDOMINI - MANDATO DEI SINGOLI CONDOMINI - NECESSITA - DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONDOMINIALE - INSUFFICIENZA - LIMITI.*
La legittimazione dell'amministrazione del condominio ad agire in giudizio per la tutela di diritti esclusivi di singoli partecipanti alla comunione, trova fondamento - salva la espressa previsione del regolamento condominiale - soltanto nel mandato conferitogli da ciascuno dei medesimi e non nel meccanismo deliberativo della assemblea condominiale, ad eccezione dell'equivalente ipotesi di una unanime positiva deliberazione di tutti i condomini, in quanto l'assemblea puo deliberare con le prescritte maggioranze solo sulle questioni che riguardano parti comuni dell'edificio o il condominio nel suo complesso, oppure sulle liti attive e passive che esorbitano dalle attribuzioni istituzionali dell'amministratore e non anche in tema di diritti esclusivi dei singoli condomini, che restano sempre nella disponibilita dei titolari. (Conf 3198/75, mass n 377312).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)