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Sez. 3, Sentenza n. 11030 del 13/07/1982 Ud. (dep. 20/11/1982) Rv. 156231 - 01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - COLLUSIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA - REATO FORMALE - MOMENTO CONSUMATIVO.*
Stato
decisa il 1982-07-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156231-01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - COLLUSIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA - REATO FORMALE - MOMENTO CONSUMATIVO.*

Il delitto di collusione in contrabbando della guardia di finanza è reato formale che si perfeziona con il semplice accordo ed è punibile, in deroga all'art. 115 cod. pen., indipendentemente dall'effettiva attuazione di una frode o di un suo tentativo.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 115 CORTE COST., Legge 09/12/1941 num. 1383 art. 3 CORTE COST., Legge 17/07/1942 num. 907 art. 65 CORTE COST., Legge 17/07/1942 num. 907 art. 66 com. 5 CORTE COST., Legge 17/07/1942 num. 907 art. 75 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)