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Sez. 3, Sentenza n. 8070 del 01/06/1987 Ud. (dep. 02/07/1987) Rv. 176310 - 01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - COLLUSIONE IN CONTRABBANDO DA PARTE DELLA GUARDIA DI FINANZA - REATO ISTANTANEO - MOMENTO CONSUMATIVO: ACCORDO TRA FINANZIERE E PRIVATO.*
Stato
decisa il 1987-06-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176310-01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - COLLUSIONE IN CONTRABBANDO DA PARTE DELLA GUARDIA DI FINANZA - REATO ISTANTANEO - MOMENTO CONSUMATIVO: ACCORDO TRA FINANZIERE E PRIVATO.*

La collusione in contrabbando da parte della guardia di finanza, di cui all'art. 3 legge 9 dicembre 1941, n. 1383, è reato istantaneo e non permanente - infatti, trattasi di reato formale che si perfeziona per il solo fatto del raggiunto accordo per frodare la finanza, indipendentemente dalla eventuale e non indispensabile futura commissione dei programmati reati - pertanto, una volta verificatosi l'accordo tra il militare e l'estraneo, il reato è già perfetto e completo in ogni suo elemento, dato che l'intervenuto incontro tra le due volontà ha già comportato, di per sè, la definitiva e non più riparabile rottura del rapporto di fiducia tra il militare della guardia di finanza e la pubblica amministrazione e, quindi, la lesione del particolare interesse protetto dalla norma. (Conf mass n 157713; (Conf mass n 161965; (Conf mass n 164313; (Conf mass n 156231).*

Riferimenti normativi: Legge 09/12/1941 num. 1383 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)