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Sez. 6, Sentenza n. 3264 del 02/12/1982 Cc. (dep. 29/01/1983) Rv. 161965 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - COLLUSIONE DI MILITARE DELLA GUARDIA DI FINANZA CON ESTRANEI - NATURA DI REATO FINANZIARIO - ESCLUSIONE - INDULTO PREVISTO DAL D.P.R. 18 DICEMBRE 1981 N. 744 - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161965-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - COLLUSIONE DI MILITARE DELLA GUARDIA DI FINANZA CON ESTRANEI - NATURA DI REATO FINANZIARIO - ESCLUSIONE - INDULTO PREVISTO DAL D.P.R. 18 DICEMBRE 1981 N. 744 - APPLICABILITÀ.*

Il delitto di collusione del militare della guardia di finanza con estranei, reato di attentato a consumazione anticipata, consiste nel mero accordo sorretto dal dolo specifico di frodare la finanza. Esso non è un delitto finanziario "stricto sensu", ma un delitto che persegue anche la finalità di proteggere l'interesse della amministrazione fiscale. Rientra pertanto tra i reati ai quali è applicabile l'indulto previsto dal d.P.R. 18 dicembre 1981 n. 744. (V mass n 097318; (V mass n 097328; (V mass n 160060; (V mass n 160623; (Conf mass n 157713; (Conf mass n 156231; (Conf mass n 120067; (Conf mass n 115101, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Legge 09/12/1941 num. 1383 art. 3 CORTE COST., DPR 18/12/1981 num. 744 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)