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Sez. 5, Sentenza n. 16705 del 27/07/2007 (Rv. 599867 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE | Accertamento con adesione ex d.l. n.564 del 1994 - Criteri per la determinazione del valore dettati dall'art.2 del d.P.R. n.460 del 1996 - Funzione - Utilizzabilità in sede di accertamento ordinario - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599867-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE

I criteri per la determinazione del valore di avviamento di un'azienda, fissati dall'art.2 del regolamento, reso con il d.P.R. 31 luglio 1996, n.460, per l'attuazione dell'accertamento con adesione di cui al d.l. 30 settembre 1994, n.564, convertito in legge 30 novembre 1994, n.656, hanno la funzione di fornire indicazioni minime cui l'Amministrazione finanziaria deve attenersi nella procedura transattiva che conduce ad un accertamento con adesione. Se, infatti, è possibile che tale accertamento si realizzi per valori superiori a quelli indicati dall'art.2 del d.P.R. n.460 del 1996 citato, è comunque ovvio che il contribuente vi aderisca quando esso si attesti su un importo inferiore a quello che potrebbe legittimamente emergere con autonomo accertamento ordinario e nel successivo contenzioso. Pertanto, se ai detti criteri un qualche rilievo indiziario può essere attribuito, esso è nel senso che il valore effettivo non è inferiore a quello cui si perviene mediante la loro applicazione con le conseguenze che l'Amministrazione non è tenuta a spiegare i motivi per cui ritiene incongrui nella specie i criteri in questione, ma deve solo fornire gli elementi indiziari sufficienti a giustificare il suo assunto. (Fattispecie in tema di accertamento del valore di accertamento, ai fini dell'imposta di registro, dovute in un atto di cessione d'azienda).

Riferimenti normativi: Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST., Legge 31/07/1996 num. 460 art. 2, Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)