Sez. 5, Sentenza n. 13116 del 22/05/2008 (Rv. 603925 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE | Avviamento - Valutazione - Criteri ex art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 460 del 1996 - Ricorso al criterio della percentuale di redditività - Presupposti - Mancanza degli studi di settore - Conseguenze in tema di motivazione dell'avviso di accertamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE
In tema di imposta di registro, ai fini della determinazione del valore di avviamento di un'azienda secondo i criteri di cui all'art. 2, comma quarto, del d.P.R. 31 luglio 1996, n. 460, il ricorso al criterio della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi degli ultimi tre anni è legittimo solo in assenza degli studi di settori: pertanto, nessun onere sussiste in capo all'Ufficio di enunciare nell'atto di accertamento l'eventuale inesistenza dei predetti studi, trattandosi semmai di presupposto di fatto ostativo alla legittimità dell'atto, da dedursi da parte del contribuente.
Riferimenti normativi: DPR 31/07/1996 num. 460 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)