Sez. 1, Sentenza n. 4587 del 13/07/1988 (Rv. 459487 - 01)
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE - ECCEZIONE RELATIVA - QUESTIONE DI COMPETENZA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA.*
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE - ECCEZIONE RELATIVA - QUESTIONE DI COMPETENZA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA.*
Il compromesso o la clausola compromissoria per arbitrato irrituale, con cui le parti, in relazione a determinate controversie, conferiscono agli arbitri il mandato ad esprimere una volontà negoziale per esse vincolante, non implica una deroga alla Competenza dell'autorità giudiziaria, bensì comporta una situazione di improponibilità dell'Azione. Pertanto, l'eccezione diretta ad opporre l'esistenza di una siffatta clausola non dà luogo ad una questione di Competenza e la relativa sentenza del giudice ordinario, tanto se affermi quanto se neghi la cognizione degli arbitri, è una pronuncia di merito e non sulla Competenza, con la conseguenza che deve essere impugnata con appello e non con regolamento di Competenza. (V 8610/87, mass n 456093; (V 7838/86, mass n 449784; (V 4758/84, mass n 436663).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)