Sez. 2, Sentenza n. 7838 del 22/12/1986 (Rv. 449784 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - SENTENZA DI IMPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA SUL PRESUPPOSTO DELLA DEVOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA AD ARBITRATO IRRITUALE IN VIRTÙ DI CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IMPUGNABILITÀ CON IL REGOLAMENTO - ESCLUSIONE - APPELLABILITÀ.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - SENTENZA DI IMPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA SUL PRESUPPOSTO DELLA DEVOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA AD ARBITRATO IRRITUALE IN VIRTÙ DI CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IMPUGNABILITÀ CON IL REGOLAMENTO - ESCLUSIONE - APPELLABILITÀ.*
La sentenza con la quale il giudice dichiara l'improponibilità della domanda per essere stata la controversia deferita, in forza di clausola compromissoria, ad arbitrato irrituale, e impugnabile con l'appello e non con regolamento di Competenza, in quanto gli arbitri irrituali sono chiamati a comporre la controversia sul piano negoziale e tutte le contestazioni sull'efficacia, la operatività e l'interpretazione della clausola compromissoria danno luogo non già a questioni di Competenza, ma a questioni di merito e, in particolare, di interesse ad agire. (Conf 4758/84, mass n 436663; (Conf 1995/81, mass n 412699; (Conf 4131/79, mass n 400639; (Conf 3568/77, mass n 387170).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)