Sez. L, Sentenza n. 1241 del 26/02/1982 (Rv. 419119 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ACCERTAMENTO NEGATIVO DI QUEST'ULTIMA - DEDUZIONE DI UN GIUSTIFICATO MOTIVO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO CONVENUTO - ESAME - OBBLIGO DEL GIUDICE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ACCERTAMENTO NEGATIVO DI QUEST'ULTIMA - DEDUZIONE DI UN GIUSTIFICATO MOTIVO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO CONVENUTO - ESAME - OBBLIGO DEL GIUDICE.*
Nel giudizio di impugnazione di licenziamento intimato "per giusta causa", il giudice del merito, ove aderisca alla tesi del dipendente, nel senso di ritenere che i fatti accertati non configurino detta giusta causa, non può esimersi dall'esaminare, di fronte a specifica deduzione difensiva del convenuto, se i fatti medesimi costituiscano "giustificato motivo" di recesso, essendo questo ugualmente idoneo a conservare effetti risolutivi al provvedimento di licenziamento, salvo l'Obbligo del preavviso, o del versamento dell'indennità per mancato preavviso. (V 3712/79, mass n 400137; (Conf 820/77, mass n 384424).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/04/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 7, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)