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Sez. L, Sentenza n. 2964 del 15/05/1984 (Rv. 435008 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - GIUDIZIO D'IMPUGNAZIONE PER DIFETTO DI GIUSTA CAUSA - ACCERTAMENTO DEI FATTI CONTESTATI SOTTO IL PROFILO DEL GIUSTIFICATO MOTIVO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435008-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - GIUDIZIO D'IMPUGNAZIONE PER DIFETTO DI GIUSTA CAUSA - ACCERTAMENTO DEI FATTI CONTESTATI SOTTO IL PROFILO DEL GIUSTIFICATO MOTIVO - AMMISSIBILITÀ.*

Nel giudizio d'impugnazione del licenziamento intimato per giusta causa, il giudice del merito, ove aderisca alla tesi del dipendente, nel senso di ritenere che i fatti accertati non configurino detta giusta causa, non può esimersi dall'esaminare, di fronte a specifica deduzione difensiva del datore di lavoro convenuto, se i fatti accertati costituiscano giustificato motivo di recesso, essendo questo egualmente idoneo a conservare effetti risolutivi al provvedimento di licenziamento. (Conf 1925/82, mass n 419767; (Conf 1241/82, mass n 419119; (Conf 3712/79, mass n 400137).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)