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Sez. L, Sentenza n. 820 del 23/02/1977 (Rv. 384424 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ACCERTAMENTO NEGATIVO DI QUEST'ULTIMA - DEDUZIONE DI UN GIUSTIFICATO MOTIVO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO CONVENUTO - ESAME - OBBLIGO DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1977-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384424-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ACCERTAMENTO NEGATIVO DI QUEST'ULTIMA - DEDUZIONE DI UN GIUSTIFICATO MOTIVO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO CONVENUTO - ESAME - OBBLIGO DEL GIUDICE.*

Nel giudizio di impugnazione di licenziamento intimato 'per giusta causà, il giudice del merito, ove aderisca alla tesi del dipendente, nel senso di ritenere che i fatti accertati non configurino detta giusta causa, non puo esimersi dall'esaminare, di fronte a specifica deduzione difensiva del convenuto, se i fatti medesimi costituiscano 'giustificato motivò di recesso, essendo questo ugualmente idoneo a conservare effetti risolutivi al provvedimento di licenziamento, salvo l'Obbligo del preavviso, o del versamento dell'indennita per mancato preavviso. (V 2800/73, mass n 366358).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)