Sez. 5, Sentenza n. 9426 del 28/05/1984 Ud. (dep. 30/10/1984) Rv. 166402 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE - RATIO DELLA NORMA - TUTELA DEI TERZI CHE ENTRANO A CONTATTO CON L'IMPRESA.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE - RATIO DELLA NORMA - TUTELA DEI TERZI CHE ENTRANO A CONTATTO CON L'IMPRESA.*
In tema di reati fallimentari, di cui al R.d. 16 marzo 1942 n. 267, l'ipotesi delittuosa prevista dal n. 2 dell'art. 216 ha la sua ratio nella concezione sociale dell'impresa: i documenti e le altre scritture contabili non costituiscono infatti soltanto un fatto interno di essa, ma sono destinati anche a tutelare i terzi che con l'impresa vengono a contatto. (V mass n 149775; (V mass n 146583).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)