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Sez. 5, Sentenza n. 11792 del 09/07/1980 Ud. (dep. 10/11/1980) Rv. 146583 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE - ART 216 N 2 LEGGE FALLIMENTARE - ELEMENTI COSTITUTIVI - ELEMENTO PSICOLOGICO.*
Stato
decisa il 1980-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/146583-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE - ART 216 N 2 LEGGE FALLIMENTARE - ELEMENTI COSTITUTIVI - ELEMENTO PSICOLOGICO.*

Il reato di cui all'art 216 n 2 legge fallimentare sussiste non solo la distruzione delle scritture contabili e fatta allo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori, ma anche quando l'agente abbia avuto il fine di procurarsi un qualunque ingiusto profitto ed entrambi gli scopi siano rinvenibili come sussistenti nella condotta criminosa dell'agente. (Conf in termini mass n 140645).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 2, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 1 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)