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Sez. 5, Sentenza n. 10449 del 12/01/2006 Cc. (dep. 27/03/2006) Rv. 233912 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI | Utilizzazione di impianti diversi da quelli esistenti presso la procura della Repubblica - Provvedimento del pubblico ministero - Carenze motivazionali - Integrazione con provvedimenti successivi - Possibilità - Esclusione - Verifica, peraltro, in sede di legittimità, della obiettiva esistenza delle condizioni previste dall'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen. - Possibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233912-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI

In tema di intercettazione di comunicazioni e con riguardo all'ipotesi che ne sia stata disposta l'effettuazione con apparecchiature diverse da quelle esistenti presso la procura della Repubblica, pur dovendosi escludere che la motivazione, eventualmente carente, del relativo provvedimento adottato dal pubblico ministero possa essere integrata con provvedimenti successivi, deve tuttavia ammettersi la possibilità che la obiettiva sussistenza delle condizioni indicate nell'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen. formi oggetto di verifica - ai fini del giudizio in ordine alla dedotta inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni - anche in sede di legittimità, sulla base non solo del testuale tenore della motivazione del decreto del pubblico ministero ma anche degli atti di cui la Corte abbia il possesso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)