Sez. 5, Sentenza n. 16558 del 06/04/2006 Ud. (dep. 16/05/2006) Rv. 234454 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI | Esecuzione delle operazioni presso impianti diversi da quelli in dotazione della Procura della Repubblica - Omessa motivazione sulle ragioni giustificative - Integrazione successiva - Limiti.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI
In tema di esecuzione delle operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, il decreto motivato con cui il P.M. dispone l'utilizzo di impianti diversi da quelli installati nella Procura della Repubblica - sul presupposto della inidoneità o insufficienza degli impianti della Procura e della sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza - deve essere emesso e può essere eventualmente integrato dal P.M. soltanto prima dell'esecuzione delle operazioni intercettative, mentre il giudice, neanche in sede di convalida delle operazioni di intercettazione disposte in via di urgenza dal PM, può emendare o integrare la motivazione del provvedimento, giacché in tal modo in primo luogo emetterebbe un provvedimento di natura esecutiva proprio del PM e, in secondo luogo, si approprierebbe di ambiti di discrezionalità deliberativa e determinativa che spettano solo alla parte pubblica. (La Corte, citando l'ordinanza della C. Cost. n. 275 del 2004 in materia, ha censurato la motivazione con la quale la Corte di appello aveva ritenuto che la assenza di una valida motivazione del decreto ex art. 268 comma terzo cod. proc. pen. fosse emendata dalla presenza, in atti, di un carteggio fra Uffici giudiziari attestanti la indisponibilità degli impianti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)