Sez. U, Sentenza n. 2737 del 29/11/2005 Cc. (dep. 24/01/2006) Rv. 232605 - 01
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - esecuzione delle operazioni | Esecuzione delle operazioni presso impianti diversi da quelli in dotazione della Procura della Repubblica - Omessa motivazione sulle ragioni giustificative - Integrazione successiva - Limiti.
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - esecuzione delle operazioni
In tema di esecuzione delle operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, il decreto motivato con cui il P.M. dispone l'utilizzo di impianti diversi da quelli installati nella Procura della Repubblica - sul presupposto della inidoneità o insufficienza degli impianti della Procura e della sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza (art. 268, comma terzo, cod. proc. pen.) - deve essere emesso e può essere eventualmente integrato dal P.M. soltanto prima dell'esecuzione delle operazioni intercettative, mentre il giudice, neanche in sede di impugnazione de libertate, può emendare o integrare la motivazione del provvedimento, giacchè in tal modo si approprierebbe di ambiti di discrezionalità delibativa e determinativa che spettano solo alla parte pubblica.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)