Sez. 4, Sentenza n. 9316 del 21/03/1986 Ud. (dep. 15/09/1986) Rv. 173724 - 01
DIFESA E DIFENSORI - DI UFFICIO - NOMINA AL DIBATTIMENTO - TERMINE A DIFESA - CONCESSIONE - RAGIONE.*
DIFESA E DIFENSORI - DI UFFICIO - NOMINA AL DIBATTIMENTO - TERMINE A DIFESA - CONCESSIONE - RAGIONE.*
Pur non prevedendo esplicitamente l'art. 128 cod. proc. pen. che, nel caso di nomina di difensore d'ufficio fatta al dibattimento, il giudice abbia l'Obbligo di concedere un termine a difesa per lo studio degli Atti, è da ritenere che tale Obbligo sussista, quando vi sia esplicita istanza in tal senso da parte del difensore medesimo. (Conf mass n 154828).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 128 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)