Sez. 1, Sentenza n. 3610 del 16/12/1987 Ud. (dep. 21/03/1988) Rv. 177932 - 01
DIFESA E DIFENSORI - DI UFFICIO - TERMINE A DIFESA - CONCESSIONE - CONDIZIONI.*
DIFESA E DIFENSORI - DI UFFICIO - TERMINE A DIFESA - CONCESSIONE - CONDIZIONI.*
In caso di nomina di un difensore di ufficio all'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o che ne è rimasto privo, senza che vi sia stato abbandono della difesa, non è prevista la concessione di un termine a difesa, anche se da esso non possa prescindersi, qualora sia richiesto, al fine di assicurare, in base ai principi generali, un'effettiva difesa, con riferimento alle concrete esigenze difensive. La Determinazione della congruità del termine è affidata esclusivamente alla discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in Sede di legittimità, specie ove il termine stabilito non risulti palesemente inadeguato. (V mass n 173724; (V mass n 145686; (Conf mass n 154828; (Conf mass n 139591).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 128 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)